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Il Regolamento della Camera

Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
Capo XXVIII: Delle Procedure di Collegamento con l'Attività di Organismi Comunitari e Internazionali
  • Art. 126 (*)
    1. La Commissione politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti delle Comunità europee e dell'attuazione degli accordi comunitari.
    2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee con le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme comunitarie e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con la normativa comunitaria.

    (*) Articolo modificato, da ultimo, il 27 luglio 1999. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

INDICE DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA